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Affido diretto per i contratti P.A. fino a 40mila euro

Indicazioni utili per gli Enti Parco sui contratti pubblici

( 12 Giugno 2018 )

La sentenza del TAR Sardegna n. 492/2018  stabilisce   che le Pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli Enti Parco, possono affidare direttamente contratti di piccolo importo sino alla soglia di 40mila euro. Una procedura che può dare maggiore efficacia all’azione amministrativa, ma che  può essere applicata a determinate condizioni.

La sentenza del Tar Sardegna n.492/2018 afferma alcuni principi giuridici importanti in materia di contratti pubblici. II tema è I’affidamento dei contratti pubblici di piccolo importo e, segnatamente, di quelli fino a € 40.000,00. Per tali contratti la norma di riferimento è l’articolo 36 del codice degli appalti, d. Igs.  n. 50/2016. Gli enti parco per i contratti fino  alla  soglia  indicata  sopra  possono  affidare  il  contralto direttamente senza alcun confronto tra preventivi o atti simili. Tanto é affermato esplicitamente  dal comma 2, lettera a) dell’articoIo 36 del codice degli appalti e oggi attualizzato concretamente dalla  sentenza sarda in oggetto. Questo permette un notevole risparmio di tempo e la possibilità  di  far procedere più speditamente l’organizzazione. Pertanto gli enti possono opportunamente  modificare  i propri  regolamenti  interni  per  applicare  questo  procedimento  e  assicurarsi  efficienza  ed  efficacia nell’azione amministrativa.

A questo principio non si può ricorrere in ogni  caso,  cioé  sempre e  comunque.  Restano  in  vigore  senza alcuna deroga gli obblighi di ricorrere alle centrali di committenza, alla Consip in tutti i casi in cui la legge vigente prescrive questa forma. Ma l’affidamento diretto può anche lasciare il posto ad una libera scelta dell’ente che, anche per i piccoli appalti, può ricorrere alle cosiddette procedure ordinarie.

AI di fuori di questi casi gli enti possono procedere alla stipula di un contralto pubblico direttamente, cioè senza effettuare il confronto tra più operatori economici.

In ogni caso l’ente potrà in questo modo affidare ad un medesimo soggetto solo un contratto, garantendo cosi la realizzazione del principio di trasparenza e  rotazione.  Pertanto  e  concretamente  allo  spirare  del termine finale del contratto I’affidatario non solo non potrà e  non  dovrà  essere  invitato  ad  una  successiva selezione tra preventivi o gara, se indetta liberamente dal parco, ma neanche potrà  vedersi affidato  un altro contratto di ridotto importo, neanche per oggetti o beni e servizi differenti dal primo. Agendo in modo diverso sarebbero violati i principi di trasparenza e rotazione; si incorrerebbe, inoltre, in una palese violazione di legge; gli atti risulterebbero illegittimi per violazione di legge, con conseguente responsabilità, civile ed erariale, del responsabile del procedimento, nonché l’annullamento giurisdizionale deIl‘atto.

Restano fermi gli affidamenti diretti e senza rotazione per le forniture in cui vigono le norme eccezionali riportate nella delibera ANAC n.  4 del 2016.

La  richiesta  di  un  preventivo  potrebbe  comunque  conservare  la  sua  importanza  tutte  le  volte   che   l’ente dovesse acquisire informazioni dal mercato che non possiede; è il caso della necessità di conoscere il prezzo di un bene quando esso é innovativo, o Ie condizioni a cui esso viene fornito, nei casi di servizio mai reso prima.

Nei casi in cui I’ente avesse adottato un  regolamento  interno  che  disponesse  diversamente  da  quanto indicato nella legge, all’articolo 36 e nella segnalata sentenza, ebbene l’ente non potrebbe se non seguire il regolamento interno, poiché esso, per quanto anteriore all’entrata in vigore del codice, rappresenterebbe il cosiddetto  auto  vincolo  amministrativo  aIl’azione  amministrativa.  Questo  comporta  l’opportunità  per  gli enti  di  rivedere  quegli  articoli  dei  regolamenti  interni  che  vincolano  eccessivamente   l’azione amministrativa.

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