La sentenza del TAR Sardegna n. 492/2018 stabilisce che le Pubbliche amministrazioni, e quindi anche gli Enti Parco, possono affidare direttamente contratti di piccolo importo sino alla soglia di 40mila euro. Una procedura che può dare maggiore efficacia all’azione amministrativa, ma che può essere applicata a determinate condizioni.
La sentenza del Tar Sardegna n.492/2018 afferma alcuni principi giuridici importanti in materia di contratti pubblici. II tema è I’affidamento dei contratti pubblici di piccolo importo e, segnatamente, di quelli fino a € 40.000,00. Per tali contratti la norma di riferimento è l’articolo 36 del codice degli appalti, d. Igs. n. 50/2016. Gli enti parco per i contratti fino alla soglia indicata sopra possono affidare il contralto direttamente senza alcun confronto tra preventivi o atti simili. Tanto é affermato esplicitamente dal comma 2, lettera a) dell’articoIo 36 del codice degli appalti e oggi attualizzato concretamente dalla sentenza sarda in oggetto. Questo permette un notevole risparmio di tempo e la possibilità di far procedere più speditamente l’organizzazione. Pertanto gli enti possono opportunamente modificare i propri regolamenti interni per applicare questo procedimento e assicurarsi efficienza ed efficacia nell’azione amministrativa.
A questo principio non si può ricorrere in ogni caso, cioé sempre e comunque. Restano in vigore senza alcuna deroga gli obblighi di ricorrere alle centrali di committenza, alla Consip in tutti i casi in cui la legge vigente prescrive questa forma. Ma l’affidamento diretto può anche lasciare il posto ad una libera scelta dell’ente che, anche per i piccoli appalti, può ricorrere alle cosiddette procedure ordinarie.
AI di fuori di questi casi gli enti possono procedere alla stipula di un contralto pubblico direttamente, cioè senza effettuare il confronto tra più operatori economici.
In ogni caso l’ente potrà in questo modo affidare ad un medesimo soggetto solo un contratto, garantendo cosi la realizzazione del principio di trasparenza e rotazione. Pertanto e concretamente allo spirare del termine finale del contratto I’affidatario non solo non potrà e non dovrà essere invitato ad una successiva selezione tra preventivi o gara, se indetta liberamente dal parco, ma neanche potrà vedersi affidato un altro contratto di ridotto importo, neanche per oggetti o beni e servizi differenti dal primo. Agendo in modo diverso sarebbero violati i principi di trasparenza e rotazione; si incorrerebbe, inoltre, in una palese violazione di legge; gli atti risulterebbero illegittimi per violazione di legge, con conseguente responsabilità, civile ed erariale, del responsabile del procedimento, nonché l’annullamento giurisdizionale deIl‘atto.
Restano fermi gli affidamenti diretti e senza rotazione per le forniture in cui vigono le norme eccezionali riportate nella delibera ANAC n. 4 del 2016.
La richiesta di un preventivo potrebbe comunque conservare la sua importanza tutte le volte che l’ente dovesse acquisire informazioni dal mercato che non possiede; è il caso della necessità di conoscere il prezzo di un bene quando esso é innovativo, o Ie condizioni a cui esso viene fornito, nei casi di servizio mai reso prima.
Nei casi in cui I’ente avesse adottato un regolamento interno che disponesse diversamente da quanto indicato nella legge, all’articolo 36 e nella segnalata sentenza, ebbene l’ente non potrebbe se non seguire il regolamento interno, poiché esso, per quanto anteriore all’entrata in vigore del codice, rappresenterebbe il cosiddetto auto vincolo amministrativo aIl’azione amministrativa. Questo comporta l’opportunità per gli enti di rivedere quegli articoli dei regolamenti interni che vincolano eccessivamente l’azione amministrativa.
Federparchi