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ANAC, no a software gestionali dai vecchi ai nuovi appaltatori

L’Autorità Anticorruzione chiarisce che la stazione appaltante non può pretendere dal nuovo affidatario l'uso dei software gestionali del vecchio appaltatore

( 03 Luglio 2020 )

 

LEX - Con delibera 459/2020 del 27 maggio, l’ANAC ha chiarito che la stazione appaltante, nella descrizione delle specifiche tecniche della commessa che intende acquisire, deve sempre rispettare il principio di equivalenza, ammettendo anche prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste. 

Nel caso di specie, si trattava dell’affidamento di un servizio per la "gestione integrata per gli accertamenti elevati in violazione alle norme del nuovo codice della strada". La SA pretendeva dagli affidatari l'utilizzo del software gestionale già in uso da diversi anni presso il servizio interessato dall’appalto, dovuta ad una questione di formazione.

Ma l’appaltatore, a ragione secondo ANAC, si concentrava sulla disparità di trattamento e l'arbitraria restrizione della concorrenza determinata dalla clausola del capitolato tecnico del bando di gara che, imponendo l'utilizzo del gestionale già in uso, gravava - tra gli altri - l'aggiudicatario dell'assistenza e aggiornamento e, in particolare, del "costo di formazione del personale (…) anziché definire le specifiche tecniche e funzionali del dispositivo utilizzabile o comunque senza prevedere la possibilità di utilizzo di software equivalente".

In definitiva, pur comprendendo le ragioni di praticità della stazione appaltante, un tale modus operandi è contrario ai principi dell’art.68 del Codice Appalti, secondo il quale uno dei compiti principali del RUP è quello di assicurare "la garanzia di pari accesso degli operatori economici alla procedura di gara onde evitare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza".

Al comma 6 dell’art.68, peraltro, si evidenzia che "le specifiche tecniche non possono menzionare la fabbricazione o la provenienza determinata o un procedimento caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore specifico, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti".

In definitiva, "il principio di equivalenza permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor partecipationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell'Amministrazione".

 

 
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