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Corte dei Conti, anche danno di immagine per dipendenti che falsificano presenze

Oltre alle responsabilità penali e disciplinare, le finte presenza al lavoro comportano il risarcimento di quanto percepito e il danno di immagine per le PP.AA.

( 06 Luglio 2020 )

LEX - La Corte dei conti, sezione appello, (sentenza 140/2020) si è pronunciata sull’azione di danno all’immagine per l’allontanamento dal posto di lavoro di un dipendente pubblico, senza la regolare timbratura del badge.

La fattispecie è punibile ai sensi dell’art. 55-quinquies, secondo comma, del D. Lgs. 165/2001 dispone che: “per il dipendente pubblico che attesti falsamente la propria presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustifichi l'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o falsamente attestante uno stato di malattia, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, vi è l'obbligo di risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d'immagine di cui all'art. 55-quater, comma 3-quater

La Corte afferma che per la risarcibilità del danno all’immagine in questo caso non si richiede l’accertamento, con sentenza definitiva, della ricorrenza di talune indefettibili fattispecie delittuose, lesive dell’immagine.

 
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