LEX - I magistrati contabili della Sezione Lombardia, nella deliberazione 110/2020 hanno affermato che gli incentivi per funzioni tecniche, disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 sono previsti in favore dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, a fronte dello svolgimento di determinate attività finalizzate alla conclusione di appalti di lavori, servizi e forniture, che operano in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione. La ratio della norma va ricercata nell’esigenza di destinare una quota di risorse pubbliche a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche in quanto in tal caso si tratta di risorse correlate allo svolgimento di prestazioni professionali specialistiche offerte da personale qualificato in servizio presso l’amministrazione pubblica. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016 per accordo quadro si intende un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, con particolare riferimento a prezzi e quantità previste.
Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 sono applicabili agli accordi quadro ma non all’istituto del project financing.