LEX - Costituisce danno erariale la violazione delle disposizioni in materia di valutazione della performance, laddove la definizione del procedimento di valutazione venga formalizzata senza la necessaria acquisizione delle conclusioni espresse dal Nucleo di Valutazione.
Questo quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale Regione Lombardia, con la sentenza n. 118, depositata il 4 agosto 2020.
La magistratura contabile ha ricordato che l’indennità di risultato può essere liquidata in favore dei dirigenti soltanto a seguito di un accertamento valutativo, previamente disciplinato dall’ente ed in ogni caso svolto da un organo terzo ed imparziale, in ordine al livello di raggiungimento degli obiettivi preventivamente fissati dall’amministrazione, ed ha altresì ricordato che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 5 anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero in caso di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta.