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Consiglio di Stato su conflitto di interessi negli appalti pubblici

LEX I giudici amministrativi si soffermano sul fatto che il conflitto non è solo quello realmente accertato, ma anche quello potenzialmente esistente

( 10 Giugno 2020 )

Il Consiglio di Stato sez.  V., con la sentenza n. 3048/2020 torna ad occuparsi del tema del conflitto di interessi nei contratti pubblici. L’art. 42, comma 2, del Codice Appalti  dispone che: “si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”. Il Consiglio di Stato afferma che il conflitto di interessi non è solo quello realmente accertato, ma anche quello potenzialmente esistente, come reso evidente dal riferimento normativo all’interesse personale del funzionario che possa essere “percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione”. Continua affermando che negli appalti la normativa sul conflitto di interessi «è lato sensu una “norma di pericolo”, nel senso che essa e le misure che contempla (astensione dei dipendenti) o comporta (esclusione dell’impresa concorrente) operano per il solo pericolo di pregiudizio che la situazione conflittuale possa determinare» (…) “il conflitto di interessi si può ricavare in via presuntiva da due elementi indiziari quali: a) l’esistenza di un interesse personale del funzionario; b) il ruolo che questi riveste nella procedura di gara tale da consentire di “intervenire” o di “influenzare” il risultato, per le informazioni privilegiate che ha a disposizione e può trasferire all’impresa concorrente così ponendola in condizione di vantaggio sugli altri concorrenti”.

 
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