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INPS su riconoscimento malattia durante il Covid19

Messaggio con indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia,

( 03 Luglio 2020 )

LEX - L’Inps ha pubblicato il messaggio 2584 del 24 giugno 2020, contenente indicazioni operative per il riconoscimento della tutela previdenziale della malattia, in attuazione dell’art. 26 del d.l. 18/2020.A seguito delle numerose richieste di chiarimento avanzate dalle strutture territoriali in merito all’attuazione dell’art. 26 del d.l. 18/2020, e in attesa della pubblicazione dell’apposita circolare attualmente posta al vaglio ministeriale, l’INPS ha fornito istruzioni operative per la gestione delle certificazioni prodotte dai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia. L’INPS ha preliminarmente precisato che l’art. 26 del predetto decreto legge trova applicazione ai soli lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e non anche ai lavoratori iscritti alla Gestione separata istituite presso l’INPS. L’INPS ha altresì precisato quanto segue:

  1. È equiparata alla malattia la quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (ex art. 1, comma 2, lett. h) ed i) del d.l. 6/2020) e della quarantena precauzionale (ex art. 1, comma 2, lett. d) ed e) del d.l. 19/2020);
  2. Il periodo di quarantena seppur equiparato a malattia non si computa ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto per il periodo di comporto, ai fini della conservazione del posto di lavoro;
  3. Rimane l’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione telematica sanitaria di malattia, attestante il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. Qualora al momento del rilascio del predetto certificato, il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste verranno acquisite direttamente dal lavoratore presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS mediante PEC o posta elettronica ordinaria.
  4. Infine, l’INPS ha ricordato che per i lavoratori del settore privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3, comma 3 della legge 104/1992) o in possesso del riconoscimento di disabilità (ex art. 3, comma 1 della legge 104/1992), l’intero periodo di assenza dal servizio, debitamente certificato fino al 31 luglio 2020, data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, è equiparato a degenza ospedaliera.
  5. In caso di disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1 della legge 104/1992, la predetta tutela è prevista esclusivamente per gli immunodepressi, per malati oncologici o per coloro che sono sottoposti a terapie salvavita; in assenza del verbale di riconoscimento della disabilità, la condizione di rischio può essere attestata dagli organi medico legali presso le Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
  6. Per entrambe le ipotesi di cui sopra il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante; in tal caso il medico curante dovrà precisare nelle note di diagnosi l’indicazione dettagliata della situazione clinica del paziente, facendo emergere la situazione di rischio in soggetto con anamnesi personale critica, e i riferimenti del verbale di riconoscimento dello stato di handicap ovvero della certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali delle Autorità sanitarie locali.
  7. In caso di degenza ospedaliera, l’INPS ha ricordato che è prevista una decurtazione di 2/5 alla normale indennità qualora non vi siano familiari a carico.
  8. In caso di malattia conclamata da COVID-19, l’INPS ha precisato che il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica, tale fattispecie è applicabile anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
  9. Infine, l’INPS ha specificato che sono accoglibili i certificati medici prodotti nel periodo precedente l’entrata in vigore del d.l. 18/2020 anche in assenza del provvedimento dell’operatore di sanità pubblica e quelli prodotti dai predetti operatori anche in assenza dei certificati di malattia redatti dai medici curanti.

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