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Legittime le modifiche unilateri contratto decentrato integrativo

Tribunale di Potenza sancisce che non costituisce condotta antisindacale quando l’Ente che modifica il contratto

( 03 Luglio 2020 )

 

LEX - Le modifiche unilaterali apportate da un ente locale alle disposizioni contenute nel contratto collettivo decentrato integrativo, precedentemente sottoscritto in via definitiva, non configura una condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300/1970, il c.d. Statuto dei lavoratori, se l’ente ha previamente convocato le organizzazioni sindacali al fine di poter riaprire le trattative. Questo il principio sancito dal Tribunale di Potenza, sottosezione lavoro e previdenza, con il decreto 5284/2020 del 10 giugno 2020, con il quale ha rigettato il ricorso presentato da diverse organizzazioni sindacali (OO.SS.) avverso un ente locale che aveva modificato unilateralmente in senso peggiorativo le disposizioni del contratto decentrato integrativo (CCDI) 2019-2021 sottoscritto definitivamente nel mese di maggio 2019. Nel caso di specie, un Comune aveva modificato unilateralmente le disposizioni in materia di progressioni economiche orizzontali e di flessibilità oraria contenute nel CCDI 2019-2021, sottoscritto in via definitiva con le OO.SS. nel mese di maggio 2019.

Nello specifico il Comune aveva ridotto unilateralmente la flessibilità oraria convenuta nel CCDI  a seguito della modifica dell’orario di apertura al pubblico degli  uffici comunali, come disposto dalla Giunta comunale, e aveva attivato le procedure di progressione orizzontale senza invitare i dipendenti a presentare domanda di partecipazione, stilando un’apposita graduatoria. I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso presentato dalle OO.SS. in cui veniva richiesto di dichiarare l’antisindacalità della condotta tenuta dal datore di lavoro pubblico per il mancato adempimento di quanto stabilito nel CCDI 2019-2021 sottoscritto in via definitiva.

Il TAR di Potenza, nel decreto in commento, hanno richiamato quanto espresso dalla giurisprudenza consolidatasi in materia (Suprema Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 5295/1997; Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza n. 13726/2014) ovvero che per integrare gli estremi di una condotta antisindacale ex art. 28 della legge 300/1970 è sufficiente un comportamento che leda oggettivamente  gli interessi collettivi di cui sono portatrici le OO.SS., non essendo necessario uno specifico intento lesivo da parte del datore di lavoro. I giudizi amministrativi, dall’esame della documentazione in atti, ha rilevato che il comune convenuto in giudizio prima di effettuare le contestate modifiche unilaterali alla disciplina prevista dal CCDI 2019-2021, sottoscritto in via definitiva, aveva convocato regolarmente più volte le OO.SS. al fine di riaprire le trattative, alle predette convocazioni non vi hanno mai partecipato le OO.SS. all’uopo invitate. Tali convocazioni, essendo volte a consentire l’intervento delle OO.SS. ricorrenti, escludono ad avviso dei giudici amministrativi l’antisindacalità della condotta datoriale; oltre a ciò, i giudici hanno ritenuto le allegazioni dell’ente comunale meritevoli di una riapertura delle trattative.

Infine, il TAR di Potenza ha ritenuto legittima l’adozione della delibera della Giunta comunale con la quale è stata disposta la modifica unilaterale della disciplina sulla flessibilità oraria, in quanto tale modifica è stata oggetto di informativa alle OO.SS. nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 5 del CCNL FL 2016-2018, a seguito della quale nei 5 giorni successivi dal ricevimento della predetta informativa le OO.SS. non avrebbero presentato alcuna richiesta di  confronto con l’ente. Pertanto, secondo i giudici amministrativi, nel decreto in commento, le modifiche unilaterali, anche se peggiorative, disposte dal datore di lavoro pubblico al CCDI sottoscritto in via definitiva non configurano una condotta antisindacale laddove l’ente abbia regolarmente convocato le OO.SS. per riaprire le trattative o ne abbia dato regolare informativa nel rispetto di quanto prescritto dal CCNL FL 21.05.2018.

 

 
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