LEX - Il RUP (responsabile unico del procedimento) durante un procedimento di scelta del contraente può escludere questi dalla selezione. Lo ha stabilito la sentenza n. 1673/2020 del Tar della Sicilia.
I magistrati siciliani hanno affermato che, ex art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, è competenza del RUP provvedere all’esclusione degli operatori economici. Ad ogni buon fine si sottolinea che le imprese devono essere tra le partecipanti alla gara.
Questo indirizzo del Tar siciliano conferma e rafforza quanto già affermato dal Consiglio di Stato.