LEX - I divieti di svolgere determinate attività all’interno dell’amministrazione, imposti da un ente ai propri dipendenti configurano una fattispecie di “incompatibilità interna” di carattere eccezionale non riconducibile alle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. Tali divieti sono stabiliti sulla base dell’individuazione fatta a priori dall’amministrazione di situazioni di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento da parte di propri dipendenti di specifiche funzioni e attività all’interno della stessa. Essi incidono, infatti, sull’assetto organizzativo degli uffici e sul riparto dei compiti e delle attribuzioni tra i dipendenti, senza tuttavia comportare limitazioni degli spazi di autonomia e di libertà individuali, come invece nelle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
In ogni caso, ove tali I divieti di svolgere determinate attività imposti da propri dipendenti configurano carattere eccezionale non riconducibile alle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. Tali divieti sono stabiliti sulla base fatta a priori di situazioni di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento da parte di propri dipendenti di specifiche Essi sul riparto dei compiti e delle attribuzioni tra i dipendenti, senza tuttavia comportare limitazioni degli spazi di autonomia e di libertà individuali, come invece nelle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
In ogni caso, ove tali ipotesi di incompatibilità interna siano previste, può essere utile prevedere, nel PTPCT, l’introduzione, accanto al regolamento che prevede l’incompatibilità, di misure di verifica e di monitoraggio dell’effettivo rispetto dei divieti stabiliti
In allegato la delibera ANAC integrale