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Cassazione, non si può essere dipendenti pubblici e imprenditori agricoli

Lex - Ordinanza sulle limitazioni relative al lavoro extra per quanto riguarda la P.A.

( 11 Gennaio 2021 )

Lex -Non si può essere allo stesso tempo dipendenti pubblici e imprenditori agricoli. Anche se l'azienda è di "modeste dimensioni" e l'attività agricola non è espressamente menzionata tra le attività incompatibili indicate dall'articolo 60 del Dpr n. 3/1957, il divieto va interpretato "in un senso più aderente alla realtà attuale", e allora non può che intendersi riferito anche alla impresa agricola. E’ quanto stabilisce la sentenza della Corte di Cassazione 27420 del dicembre 2020 in merito ad un ricorso.

La Corte evidenzia, infatti, che non è la remunerazione che il dipendente ottenga da un'attività esterna ma la sussistenza di un centro di interessi alternativo all'ufficio pubblico rivestito implicante un 'attività che, in quanto caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, pregiudicando il rispetto del dovere di esclusività, potrebbe turbare la regolarità del servizio o attenuare l'indipendenza de lavoratore pubblico e conseguentemente il prestigio della P.A.

La ratio del divieto è, pertanto da ricercare nel principio costituzionale (art. 98 Cost.) di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico.

(Corte di cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 27420 Anno 2020, Presidente: TRIA LUCIA

Relatore: MAROTTA CATERINA, Data pubblicazione: 01/12/2020)

Cassazione, non si può essere dipendenti pubblici e imprenditori agricoli
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