L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nella Pubblica Amministrazione ha risosto ad un quesito relativo agli istituti applicabili alle progressioni verticali nella PA. Il il parere è relativo al ccnl delle funzioni locali, ma la giurisprudenza ivi richiamata si applica in via generale.
Quesito CFL-141: In caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, è possibile dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018)?
Parere ARAN: Con riferimento alla questione posta in esame, avente per oggetto la possibilità, in caso di progressione verticale, ex art. 22, comma 15, del D.Lgs n.75/2017, di dare continuità agli istituti contrattuali maturati e non goduti (come ad esempio: ferie, ore di straordinario, i permessi retribuiti di cui agli artt. 32 e 35 del CCNL comparto Funzioni Locali 21/05/2018), non si può che confermare l’orientamento consolidato della giurisprudenza giuslavoristica in materia, recepita nei noti orientamenti applicativi del comparto Funzioni Locali. In conformità a tale impostazione, nel comparto Funzioni Locali, la disciplina contrattuale nazionale con riferimento specifico alle progressioni verticali di cui all’art 22 del D.Lgs 75/2017, come nel previgente quadro regolativo, si è limitata a statuire in merito a due istituti contrattuali: - il riconoscimento, a titolo di assegno personale, dell’eventuale differenziale economico tra il trattamento economico conseguito per effetto di progressione economica orizzontale nella precedente categoria di inquadramento e il nuovo trattamento tabellare iniziale (art. 11, comma 8, del CCNL del 21/05/2018); - l’eventuale esonero dal periodo di prova (art. 20, comma 2, del CCNL del 21/05/2018).